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Corti di Assise:

  1. Prima Assise: processi i cui numeri di iscrizione nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica terminano con i numeri dispari.
  2. Quarta Assise: processi i cui numeri di iscrizione nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica terminano con i numeri pari compreso lo zero.

    Resta fermo il correttivo dell'alternanza dei processi con detenuti che, per il numero degli imputati non inferiore a dieci e per la gravità, natura e quantità delle imputazioni, si presentano particolarmente onerosi. L'assegnazione di tali processi alle varie sezioni di assise avverrà in sede di conferenza dei presidenti di dette sezioni con il presidente del tribunale, seguendo un criterio di rotazione per evitare, ove possibile, che più max processi vengano a pendere contemporaneamente dinnanzi alla stessa sezione.

Sezioni ordinarie:


 

 

  • REATI

  • Prima sezione penale

  • delitti previsti dagli artt.241-313 c.p.;
  • delitti contro l'incolumità pubblica (artt.422-452 c.p.) ;
  • delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.) ;
  • delitti previsti dagli artt. 640, 640 bis c.p.;
  • delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) ;
  • delitto previsto dall'art. 589 c.p. nei procedimenti in cui il decreto che dispone il giudizio è emesso nel periodo 01.07/30.09 dell'anno;
  • delitti previsti dagli artt 2621, 2628, 2629, 2637 cod.civ., nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • delitti previsti dagli artt. 216, 223, 234 R.D. 16.03.1942 n.267 in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • violazione alle norme del codice della navigazione;
  • procedimenti relativi alle impugnazioni avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre gennaio - marzo dell'anno;
  • delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 c.p.) limitatamente a quelli da trattare con rito monocratico ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
  • reati contravvenzionali previsti dal codice penale.

  •  
  • Seconda sezione penale

  • delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361-384 c.p.) ;
  • delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt.385-391 c.p.);
  • delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni( artt. 392-401 c.p.) ;
  • delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413 c.p.);
  • delitti contro il matrimonio (artt. 556-563 c.p.);
  • delitti contro la morale familiare (artt. 564-565 c.p.);
  • delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569 c.p.) ;
  • delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570-574 c.p.)
  • delitti contro la vita e l'incolumità individuale (artt.575-593 c.p.);
  • delitto previsto dall'art. 589 c.p. nei procedimenti in cui il decreto che dispone il giudizio è emesso nel periodo 01.10/31.12 dell'anno;
  • delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.);
  • delitti contro la libertà personale (artt. 605-609 decies c.p.);
  • delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
  • delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 quinquies c.p.) ;
  • delitti contro la inviolabilità dei segreti ( artt. 616-623 bis c.p.);
  • delitti contro il patrimonio (art. 624-649 c.p.) da trattare con il rito collegiale ad eccezione di quelli assegnati in ragione del titolo ad altra sezione;
  • delitti previsti dalla legge 17.4.1956 n. 561;
  • delitti previsti dalla legge 20.6.1952 n. 645;
  • delitti previsti dalla legge 22.5. 1978 n.194 (interruzione volontaria della gravidanza);
  • procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre aprile - giugno dell'anno;
  • I delitti di usura ed estorsione rimangono di competenza della seconda sezione anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.


     
  • Terza sezione penale

  • delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.);
  • reati previsti dalle leggi finanziarie;
  • reati in materia di contrabbando doganale;
  • reati in materia di stupefacenti;
  • reati in materia di prostituzione;
  • delitti previsti dalla legge 25.1.1982 n. 17;
  • delitti previsti dalla legge 25.6.1993 n.205;
  • delitti previsti da disposizioni di legge diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti tabelle, puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni;
  • delitti previsti dalle disposizioni antimafia e in materia di misure di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423; 31.5 1965 n. 575; 13.9.1982 n. 646; 7.8.1992 n.356) ;
  • delitto previsto dall'art. 589 c.p. nei procedimenti in cui il decreto che dispone il giudizio è emesso nel periodo 01.01/31.03 dell'anno;
  • procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre luglio - settembre dell'anno;
  • I reati concernenti l'uso ed il traffico di sostanze stupefacenti e i reati associativi inerenti a detto traffico rimangono di competenza della terza sezione anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.


     
  • Quarta sezione penale

  • Tutti i procedimenti relativi a contravvenzioni non previsti dal codice penale ovvero i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria (osservandosi per la determinazione della pena le disposizioni dell'art.4 c.p.p.), ad eccezione di quelli assegnati ad altra sezione in ragione del titolo del reato;
  • delitti contro l'ordine pubblico (artt 414-421 c.p.);
  • i procedimenti relativi ai seguenti reati:
    1. delitto previsto dall'art.589 c.p. nei procedimenti in cui il decreto che dispone il giudizio è emesso nel periodo 01.04/30.06 dell'anno;
    2. rapina prevista dall'art.628 c.p.;
    3. ricettazione prevista dall'art.648 c.p. ;
    4. riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p. ;
    5. impiego di denaro o beni di provenienza illecita previsto dall'art. 648 ter c.p.;
    6. delitti in materia di armi e munizioni e in materia di produzione ed uso di armi chimiche;
  • procedimenti relativi all'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dai Giudici di Pace nei quali la prima dichiarazione di appello viene proposta nel trimestre ottobre - dicembre dell'anno;

  •  
  • Quinta sezione penale

    Riesame delle misure cautelari personali e reali relative agli "affari" dei Tribunali di Catania, Caltagirone, Modica, Ragusa e Siracusa. Procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

  • DISPOSIZIONI COMUNI

    I procedimenti penali nei confronti di un numero di imputati superiore a 15 - all'esito della udienza preliminare - e con persone in stato di custodia cautelare, vengono attribuiti alle quattro sezioni penali secondo un criterio di rotazione a partire dalla prima sezione penale.
    Nei casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, alcuni dei quali appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale e altri a quella del tribunale in composizione monocratica, l'attribuzione avviene in base al l'art.33 quater c.p.p. , alla sezione che ha competenza tabellare per il reato collegiale.
    Negli altri casi di procedimenti connessi e/o di concorso di reati, l'attribuzione è fatta in base al reato contestato punibile con pena più grave, tenuto conto di tutte le circostanze aggravanti.
    Ciascuna sezione manterrà la competenza per i reati alla medesima attribuiti anche se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo.

  • MISURE DI PREVENZIONE

    I procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali sono attribuiti alla competenza della Quinta sezione penale.

  • UFFICIO TRANSITORIO DEL PRETORE: RICUSAZIONE

    Sezione Prima Penale: giudici applicati all'Ufficio transitorio del Pretore presso la Sede Principale;
    Sezione Seconda Penale: giudici applicati all'Ufficio transitorio del Pretore presso le sezioni distaccate di: Acireale e Bronte;
    Sezione Terza Penale: giudici applicati all'Ufficio transitorio del Pretore presso la sezione distaccata di Mascalucia;
    Sezione Quarta Penale: giudici applicati all'Ufficio transitorio del Pretore presso le sezioni distaccate di Giarre e Paternò;

  • PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

    Il riesame dei provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) e di quelli relativi alla liquidazione dei compensi al difensore ed al consulente tecnico (art.84 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) è assegnato al giudice monocratico, individuato presso ogni sezione secondo una turnazione sulla base del criterio dell'ordine crescente di anzianità ed in particolare:

    1. ad altro giudice monocratico della stessa sezione penale se l'impugnazione ha ad oggetto un provvedimento emesso dal Tribunale in composizione monocratica;
    2. al giudice monocratico della sezione successiva a quella cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, nel caso in cui lo stesso sia emesso dal Tribunale in composizione collegiale, e precisamente:

      1. al giudice monocratico della 2^ sezione penale : la cognizione dei ricorsi avverso i decreti resi dal Tribunale in composizione collegiale della 1^ sezione penale;
      2. al giudice monocratico della 3^ sezione penale : la cognizione dei ricorsi avverso i decreti resi dal Tribunale in composizione collegiale della 2^ sezione penale;
      3. al giudice monocratico della 4^ sezione penale : la cognizione dei ricorsi avverso i decreti resi dal Tribunale in composizione collegiale della 3^ sezione penale;
      4. al giudice monocratico della 1^ sezione penale : la cognizione dei ricorsi avverso i decreti resi dal Tribunale in composizione collegiale della 4^ sezione penale e della 5^ sezione penale;

    Sui ricorsi avverso i decreti emessi dalle sezioni di Corte di Assise provvederanno le corrispondenti sezioni penali in composizione monocratica. Sui ricorsi avverso i decreti emessi dalla sezione distaccata di Mascalucia provvederà il giudice monocratico della I sezione penale. Sui ricorsi avverso i decreti emessi dalle sezioni distaccate di Acireale e di Belpasso provvederà il giudice monocratico della II sezione penale. Sui ricorsi avverso i decreti emessi dalle sezioni distaccate di Giarre e Adrano provvederà il giudice monocratico della III sezione penale. Sui ricorsi avverso i decreti emessi dalle sezioni distaccate di Paternò e di Bronte provvederà il giudice monocratico della IV sezione penale. Sui ricorsi avverso i decreti emessi dai G.I.P. provvederanno i giudici monocratici della 1^ - 2^ - 3^ e 4^ sezione penale con riferimento al numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica, nel senso che se tale numero termina con 1 o 2 provvederà la I sezione penale, se termina con 3 o 4 provvederà la II, se termina con 5 o 6 provvederà la III, se termina con 7 o 8 provvederà la IV, se termina con 9 o 0 provvederanno le quattro sezioni a rotazione ad iniziare dalla I.

     

  • RUOLI DI UDIENZA

    Nella fissazione dei ruoli di udienza si seguono i seguenti criteri di priorità:

    • processi con imputati in stato di privazione della libertà personale o comunque sottoposti a misura cautelare personale;
    • processi nei confronti di magistrati (circolare del C.S.M. n° 5245/91/81);
    • processi relativi ai reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ecc.;
    • reati tipici delle associazioni criminose di cui al precedente punto (omicidio, sequestro di persona, rapina, usura, estorsione, riciclaggio, reato previsto dall'art. 416 ter c.p., reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ecc.);
    • reati contro la Pubblica Amministrazione;
    • reati di violenza sessuale.
    Nell'ambito delle singole categorie individuate, saranno celebrati per primi i processi relativi a reati commessi in epoca anteriore. Tale criterio può essere suscettibile di integrazione nei casi in cui, in altri processi, si evidenzi che dalla loro ritardata trattazione possa derivare un grave pregiudizio per la formazione della prova o una irreversibile lesione del prevalente interesse della persona offesa; ipotesi, queste, che vanno individuate in base all'approfondito esame del singolo caso concreto oggetto di giudizio (ad esempio, fattispecie di tentato omicidio, incesto, ecc.).

    Procedimenti con il rito direttissimo:
    I procedimenti direttissimi di competenza del tribunale in composizione monocratica sono assegnati al giudice che tiene udienza all'atto della presentazione dell'arrestato. Per detti procedimenti da trattare nei giorni di sabato è istituito tra tutti i magistrati delle sezioni penali, esclusi i presidenti ( e in deroga alle rispettive competenze tabellari) un turno settimanale a rotazione a iniziare dalla prima sezione penale e, in ciascuna sezione, a iniziare dal magistrato di minore anzianità nel ruolo. Le relative udienze saranno tenute nell'aula Santoro della quarta sezione penale ( palazzo di giustizia di via Francesco Crispi). I giudizi di competenza del tribunale in composizione collegiale sono devoluti alla sezione che tratta tabellarmente le imputazioni per cui si procede.

    Art. 227

    Criteri di priorità di cui all'art. 227 D.L.vo 1998/n.51 , secondo le indicazioni fornite dalla "riunione degli uffici giudicanti" e dalla "conferenza degli uffici del distretto" tenute a Catania il 08 febbraio 2001 (v. relazione, settore penale).
    • processi con imputati in stato di privazione della libertà personale o comunque sottoposti a misura cautelare personale;
    • processi nei confronti di magistrati (circolare del C.S.M. n° 5245/91/81);
    • processi relativi ai reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ecc.;
    • reati tipici delle associazioni criminose di cui al precedente punto (omicidio, sequestro di persona, rapina, usura, estorsione, riciclaggio, reato previsto dall'art. 416 ter c.p., reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ecc.);
    • reati contro la Pubblica Amministrazione;
    • reati di violenza sessuale.
    Nell'ambito delle singole categorie individuate, saranno celebrati per primi i processi relativi a reati commessi in epoca anteriore. Tale criterio può essere suscettibile di integrazione nei casi in cui, in altri processi, si evidenzi che dalla loro ritardata trattazione possa derivare un grave pregiudizio per la formazione della prova o una irreversibile lesione del prevalente interesse della persona offesa; ipotesi, queste, che vanno individuate in base all'approfondito esame del singolo caso concreto oggetto di giudizio (ad esempio, fattispecie di tentato omicidio, incesto, ecc.). Va affermata una priorità generalizzata di tutti gli altri processi su quelli per reati che si prescriveranno entro dodici mesi (in primo grado), sempre che la prescrizione comporti la fine del processo e non vi sia obbligo di pronuncia sull'azione civile.

    Udienza Filtro
    Sede centrale
    Vengono previste due udienze mensili c.d. "filtro o di smistamento" con cadenza quindicinale ove fare di norma confluire tutti i processi di prima trattazione e ciò per consentire alle parti processuali di concordare la fissazione di altra udienza funzionale all'effettivo inizio della trattazione dibattimentale del processo. A tale regola fanno eccezione i processi trattati con rito direttissimo. Le udienze "filtro" vengono fissate come segue:
    • Prima sezione penale: il secondo ed il quarto martedì di ciascun mese;
    • Seconda sezione penale: il primo ed il terzo mercoledì di ciascun mese;
    • Terza sezione penale: il primo ed il terzo lunedì di ciascun mese;
    • Quarta sezione penale: il primo ed il terzo giovedì di ciascun mese.