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Nell’ambito della infortunistica stradale l’istituto del “concorso di colpa” è un pò la “bestia nera” degli automobilisti e, al contempo, il “rifugium peccatorum” delle Società assicuratrici e di tutti coloro che, non trovando niente di meglio per giustificare una richiesta di risarcimento danni, lo invocano per pretendere almeno una parte del danno subìto. Il concetto di “concorso di colpa”, ovviamente, stà ad indicare la fattispecie concreta nella quale alla produzione del fatto illecito hanno concorso, in varia misura, le condotte “coscienti e volontarie” di tutti i protagonisti. Esistono due ben distinte ipotesi di “concorso di colpa”:

1. la prima si verifica “nella realtà”, e cioè sussiste quando effettivamente, per la condotta imprudente tenuta da entrambi gli automobilisti che si sono scontrati, si ha modo di "accertare" e di verificare in concreto la sussistenza di una colpa concorrente dei protagonisti dell’accaduto.

2. la seconda ipotesi, si potrebbe definire, per adoperare un termine in voga, “virtuale”. Si tratta della “bestia nera” di cui si è detto sopra, poiché tale istituto non si basa sulla realtà dei fatti accertati e verificati, ma è previsto in modo del tutto “astratto” dalla legge, e precisamente dall’art. 2054 del Codice Civile, che così recita: 
 

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Ecco cosa dice il secondo comma:

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.  

In base a questa norma, tutte le volte in cui non è possibile per uno o per entrambi gli automobilisti, dimostrare concretamente di essere esente da ogni responsabilità, scatta la “presunzione” di colpa concorrente paritaria, alla quale non è possibile sottrarsi. Notevoli sono le differenze tra il caso di concorso di colpa “effettivo” e quello di concorso di colpa “presunto”. Nel caso di concorso effettivo, ad esempio, è spesso possibile procedere ad una graduazione della percentuale di colpa da addebitare a ciascuno dei corresponsabili, mentre nel caso di concorso di colpa presunto la suddivisione è sempre al 50%. Inoltre, attualmente, in caso di concorso di colpa soltanto “presunto” il danneggiato che abbia riportato lesioni personali non ha diritto al risarcimento del cosiddetto “danno morale”.